Ritiro della patente: quando avviene

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Il non rispetto di alcune disposizioni del Codice della Strada (CdS) può comportare il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida. Oltre al senso di responsabilità che dovrebbe guidare ogni conducente, ci sono norme fondamentali che devono essere rigorosamente osservate per evitare sanzioni così gravi. È importante sottolineare che il termine “ritiro della patente” si riferisce all’atto in cui le forze dell’ordine richiedono la consegna immediata del documento di guida, una misura che in alcuni casi può precedere sanzioni aggiuntive come la sospensione o la revoca.

Guida con patente scaduta

Chiunque guidi con una patente scaduta è punito ai sensi dell’articolo 126, comma 11, del Codice della Strada. Tale infrazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo varia da un minimo di 160 euro a un massimo di 644 euro. Questa sanzione pecuniaria si aggiunge alla misura accessoria del ritiro della patente scaduta. Questi i termini previsti per il rinnovo:

  • ogni 10 anni sino al compimento dei 50 anni;

  • ogni 5 anni per i guidatori di età compresa tra 50 e 70 anni;

  • ogni 3 anni per gli automobilisti tra 70 e 80 anni;

  • ogni 2 anni per chi ha superato gli 80 anni.

Qualora il conducente non superi la visita medica necessaria per il rinnovo della patente, si procede con il ritiro della stessa a causa della perdita dei requisiti psico-fisici. Tale misura può essere applicata anche in situazioni di repentino deterioramento delle condizioni di salute del conducente, come malattie o incidenti. In caso di una recidiva, ovvero se il guidatore viene sorpreso alla guida di un veicolo con la patente scaduta, si configura la possibilità di revoca della patente.

Guida in stato di ebbrezza

Uno dei casi più evidenti di ritiro della patente con sanzioni accessorie, come sospensione o revoca, è associato alla guida in stato di ebbrezza. L’abuso di alcol è soggetto a sanzioni secondo quanto stabilito dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada (CdS). Tali sanzioni, generalmente severe, sono commisurate al tasso alcolemico rilevato mediante il test del palloncino eseguito dagli agenti. La soglia legale del tasso alcolemico è di 0,5 g/litro, al di sopra scattano queste sanzioni:

  • da 0,5 a 0,8 g/l è prevista una multa minima di 532 fino a 2.127 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

  • da 0,8 a 1,5 g/l la sanzione non è più solo amministrativa ma passa anche sul piano penale, visto che è previsto l’arresto fino a 6 mesi. La multa oscilla da 800 a 3.200 euro, oltre alla sospensione della patente dai 6 ai 12 mesi;

  • sopra 1,5 g/l la sanzione varia da 1.500 a 6.000 euro, oltre all’arresto per 6 mesi o 1 anno. La sospensione della patente dura da uno a due anni.

Nel caso di una recidiva entro due anni dal primo accertamento, la legge prevede la revoca della patente. Per i neopatentati, le conseguenze sono ancora più severe: la patente viene ritirata in ogni situazione in cui il tasso alcolemico risulti superiore allo zero.

Guida con cellulare

Un comportamento diffuso e in crescita negli ultimi due decenni è l’uso del cellulare durante la guida. L’avvento delle tecnologie di connettività integrate in tutti i veicoli di ultima generazione ha contribuito in parte a mitigare questo fenomeno. L’articolo 173 del Codice della Strada sanziona chiunque venga sorpreso alla guida utilizzando telefono cellulare, smartphone o tablet, con una multa amministrativa che varia da 161 a 647 euro. In caso di recidiva, è previsto il ritiro della patente con una sospensione della durata di 1 a 3 mesi.

Eccesso di velocità

Il superamento dei limiti di velocità può portare al ritiro della patente, soprattutto se il dato rilevato dall’autovelox eccede notevolmente i limiti stabiliti per il tratto stradale in questione. Le sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità sono le seguenti: il ritiro della patente si applica quando viene rilevato un superamento di 40 km/h rispetto ai limiti imposti.

  • Con un eccesso di velocità entro i 10 km/h, è prevista una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro.

  • Se la velocità supera i 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa varia da 544 a 2.174 euro, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la perdita di 6 punti.

  • Se l’eccesso di velocità supera i 60 km/h, la sanzione amministrativa prevede una multa da 847 a 3.389 euro, insieme alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la perdita di 10 punti.

Nel caso di recidiva entro due anni dalla prima infrazione, la sospensione della patente subisce un aumento, passando da 8 a 18 mesi, quando il superamento dei limiti di velocità è compreso tra 40 e 60 km/h. Inoltre, se la velocità supera i 60 km/h, viene disposta la revoca della patente.

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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)