Quando è prevista la rimozione forzata di un veicolo?

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L’articolo 159 del Codice della Strada prevede la rimozione forzata di un veicolo in diversi casi, tra cui:

  1. Quando il veicolo è stato abbandonato su strada pubblica o privata aperta al pubblico transito e costituisce un ostacolo o un pericolo per la circolazione.

  2. Quando il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

  3. Quando il veicolo è stato oggetto di sequestro.

  4. Quando il veicolo è stato lasciato in sosta irregolare su una strada a scorrimento veloce o su una strada extraurbana principale.

In questi casi, le forze di polizia hanno il diritto di procedere con la rimozione forzata del veicolo utilizzando un carro attrezzi e trasportarlo in un luogo di custodia autorizzato dall’ente proprietario della strada.

Casi che prevedono la rimozione

Esatto, l’articolo 159 del Codice della Strada disciplina la rimozione e il blocco dei veicoli, fornendo diverse casistiche che prevedono la rimozione forzata. Queste includono:

  1. Nelle strade e nei tratti di esse dove, con ordinanza dell’ente proprietario della strada, la sosta dei veicoli costituisce un grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, e il divieto di sosta è integrato da un apposito pannello aggiuntivo.

  2. Nelle strade urbane a senso unico di marcia dove la sosta lungo il margine sinistro della carreggiata, generalmente consentita, non lascia spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli, che deve essere non inferiore a tre metri di larghezza.

  3. Nei casi di divieto di sosta e fermata previsti dagli articoli 158 comma 1, 2 e 3 del Codice della Strada.

  4. Quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni dell’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

Inoltre, le forze di polizia possono procedere alla rimozione dei veicoli in sosta se per il loro stato o per altro fondato motivo si ritiene che siano stati abbandonati. Anche l’ente proprietario della strada può provvedere alla rimozione, previo consulto con le forze di polizia.

Rimozione forzata per divieto di sosta e fermata

L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce diverse situazioni in cui è prevista la rimozione forzata dei veicoli, oltre alla multa, nelle seguenti circostanze:

  1. In prossimità o corrispondenza dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie, o così vicino da ostacolarne la marcia.

  2. All’interno di tunnel, sottopassi, sotto sovrapassaggi, fornici e portici, a meno che non ci sia una segnaletica diversa.

  3. Sui dossi e nelle curve, e fuori dai centri abitati e sulle strade urbane principali, anche nelle loro vicinanze.

  4. Vicino a segnali stradali verticali e semaforici, o in corrispondenza di segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione.

  5. Fuori dai centri abitati, corrispondenza e vicinanza di intersezioni stradali.

  6. Nei centri abitati, nelle aree di intersezione o vicino ad esse, entro 5 metri dal bordo più vicino della carreggiata trasversale, a meno che non sia segnalato diversamente.

  7. Sui passaggi pedonali, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e ai loro sbocchi.

  8. Sui marciapiedi, a meno che non sia segnalato diversamente.

  9. Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici, e nelle aree riservate alla ricarica dei veicoli elettrici, anche oltre un’ora dal completamento della ricarica, con alcune eccezioni di orario.

  10. Nei pressi di passaggi carrabili.

  11. Quando impediscono l’accesso ad altri veicoli in sosta regolare o lo spostamento di veicoli in sosta.

  12. In seconda fila, ad eccezione dei veicoli a due ruote.

  13. Negli spazi riservati alla fermata degli autobus, filobus, veicoli su rotaia e veicoli per trasporto pubblico, e in prossimità delle fermate, o nelle aree riservate al trasporto scolastico.

  14. Sulle aree di mercato o di carico e scarico, nelle ore stabilite.

  15. Sulle banchine, salvo diversa segnaletica.

  16. Negli spazi riservati ai veicoli per disabili o genitori con bambini piccoli, o ai veicoli per donne in gravidanza.

  17. Nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

  18. Nelle aree pedonali urbane.

  19. Nelle zone a traffico limitato.

  20. Negli spazi riservati a impianti o attrezzature per servizi di emergenza o igiene pubblica, segnalati appositamente.

  21. Davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani.

  22. Vicino ai distributori di carburante, limitatamente all’orario di apertura.

  23. Nelle aree riservate al carico e scarico di merci, nelle ore stabilite.

Nei centri abitati, i rimorchi vengono rimossi anche se staccati dal veicolo trainante, a meno che non sia segnalato diversamente.

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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)