Monopattini elettrici: obbligo targa, assicurazione e casco anche per gli adulti

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Dall’introduzione dei monopattini elettrici nella regolamentazione nel 2019, hanno rappresentato un enigma per la mobilità urbana: da un lato, offrono semplicità d’uso e agilità, ma dall’altro, comportano problemi di invadenza e sicurezza. Dopo le prime modifiche apportate nel 2021, le revisioni al Codice della strada mirano ora a garantire maggiore coerenza e sicurezza, con alcune importanti novità:

  1. Introduzione dell’obbligo del contrassegno (targa), che i proprietari dovranno richiedere. Questo contrassegno sarà simile a quello dei ciclomotori, sebbene le norme attuative potrebbero non richiedere l’associazione con il numero di telaio.

  2. Imposta l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’articolo 2054 del Codice civile.

  3. Impongono l’uso del casco per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età, che dovrà rispettare le normative Uni En 1078 o Uni En 1080.

  4. Limitano la circolazione dei monopattini elettrici ai centri urbani, sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Di conseguenza, non sarà consentito l’accesso alle aree pedonali, alle piste ciclabili o ai percorsi extraurbani.

Obblighi per i noleggi

I gestori dei servizi di noleggio di monopattini saranno soggetti a nuovi obblighi. Nel caso in cui la circolazione dei monopattini sia completamente vietata in specifiche zone urbane, i veicoli dovranno essere dotati di sistemi automatici che impediscono la loro circolazione in tali aree.

Multe

Il legislatore ha precisato chiaramente il divieto di sosta dei monopattini sui marciapiedi, mentre ha mantenuto la possibilità per il Comune di designare aree di sosta specifiche mediante ordinanza e segnaletica, sempre garantendo lo spazio necessario al passaggio dei pedoni. È stato anche ribadito il divieto di circolare contromano e sui marciapiedi. Per quanto riguarda le disposizioni punitive, è stata introdotta una sanzione amministrativa, variabile da 200 a 800 euro, per coloro che utilizzano monopattini non conformi alla normativa o privi di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote. Nel caso di mancanza del contrassegno prescritto o della copertura assicurativa, la sanzione varia da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 400 euro. Vi è un possibile dubbio sull’applicazione della sanzione nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza del proprietario, poiché la normativa richiama sia l’articolo 193 del Codice della Strada che il titolo X del Codice delle Assicurazioni Private. Tuttavia, con ogni probabilità, si applicherà la disciplina sanzionatoria più favorevole, considerata essere quella successiva e specifica.

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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)