Bonus ristrutturazione 2024: ecco tutte le informazioni sulle agevolazioni fiscali

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È possibile continuare a beneficiare del bonus ristrutturazione anche nel corso del 2024. La detrazione Irpef del 50% sulle spese per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali rimane attiva fino al 31 dicembre prossimo. Questo vantaggio fiscale è regolamentato dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86. Esaminiamo più da vicino le caratteristiche di questa agevolazione, chi può usufruirne, quali interventi sono ammissibili e quali sono stati gli eventuali cambiamenti nel corso del tempo.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha redatto delle guide specifiche per chiarire tutti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali per la casa, inclusa quella relativa al bonus ristrutturazione. Come precedentemente illustrato, l’agevolazione fiscale per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Tale agevolazione consiste in una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) del 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha aumentato la percentuale di detrazione al 50% e il limite massimo di spesa ammissibile a 96.000 euro per unità immobiliare. Questi incrementi sono stati prorogati più volte tramite provvedimenti successivi. L’ultima proroga è stata inclusa nella legge di Bilancio 2022, che ha esteso fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef al 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Attualmente, è previsto che a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite di spesa di 48.000 euro.

Chi può richiederlo

Possono beneficiare dell’agevolazione fiscale per la ristrutturazione coloro che sono soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), indipendentemente dalla loro residenza nel territorio italiano, e che sostengono le spese di ristrutturazione. In particolare:

  • Proprietari o nudi proprietari dell’immobile.
  • Titolari di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  • Locatari o comodatari dell’immobile.
  • Soci di cooperative a proprietà divisa (come possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa proprietaria dell’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (come detentori).
  • Imprenditori individuali, per gli immobili non considerati beni strumentali o merce.
  • Soggetti indicati nell’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), che producono redditi in forma associata, come società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Inoltre, possono beneficiare dell’agevolazione anche coloro che sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture, quali:
  • I familiari conviventi del proprietario o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, come il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.
  • Il componente dell’unione civile, equiparato al vincolo giuridico del matrimonio, secondo quanto stabilito dalla legge n. 76/2016.
  • Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Interventi compresi

Gli interventi sulle singole unità immobiliari per i quali è prevista l’agevolazione fiscale includono:

  • Manutenzione straordinaria.
  • Restauro e risanamento conservativo.
  • Ristrutturazione edilizia. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria, che sono riservati esclusivamente per i lavori condominiali, a meno che non siano parte integrante di un intervento più ampio di ristrutturazione.

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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)