Guida in stato di ebbrezza in bicicletta: quali sono le conseguenze

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In caso di guida in stato di ebbrezza da parte di un ciclista, l’esito peggiore di solito si traduce in una caduta rovinosa. Tuttavia, è essenziale esaminare la situazione più approfonditamente. Anche la mobilità in bicicletta, pur caratterizzata da una libertà apparente, è soggetta a precisi parametri normativi, con il rispetto del Codice della strada che rappresenta il primo e più importante di essi. Nonostante le limitate conseguenze fisiche associate generalmente a una caduta in bicicletta, il rischio di incidenti è evidente, specialmente considerando la potenziale vulnerabilità dei pedoni coinvolti. Per comprendere appieno le conseguenze della guida in stato di ebbrezza da parte di un ciclista, è fondamentale considerare sia le disposizioni normative vigenti che le decisioni pronunciate dai tribunali. In tal modo, è possibile ottenere una visione più chiara della questione e valutare le implicazioni legali e di sicurezza correlate alla guida in bicicletta sotto l’influenza dell’alcol.

Si può essere condannati?

In conformità alla normativa vigente, la guida in stato di ebbrezza da parte di un ciclista è espressamente vietata. La giurisprudenza ha stabilito che l’illecito può configurarsi indipendentemente dal mezzo utilizzato, estendendo il divieto anche alle due ruote. Un caso specifico illustra questa situazione, in cui un ciclista è stato sorpreso in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,97 grammi per litro, dopo aver causato un incidente stradale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale che aveva condannato l’imputato per la guida in stato di ebbrezza di una bicicletta. Nel pronunciarsi su questo caso, i giudici hanno sottolineato l’irrilevanza della tipologia di veicolo impiegata. Hanno piuttosto focalizzato l’attenzione sulla priorità della sicurezza stradale. In altre parole, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato. La differenza cruciale risiede nella capacità effettiva del veicolo di influire sulle condizioni generali di regolarità e sicurezza della circolazione stradale.

Conseguenze

Nonostante ciò, le conseguenze legali per la guida in stato di ebbrezza di un ciclista si differenziano da quelle previste nel caso della guida di un veicolo a motore. Le sanzioni applicabili non includono alcuna riduzione dei punti sulla patente o la sospensione della stessa. La Corte di Cassazione ha sostenuto questa distinzione, revocando esplicitamente la sanzione accessoria della sospensione della patente imposta dal Tribunale. La ragione di questa decisione risiede nell’argomento che l’utilizzo di una bicicletta non richiede una specifica abilitazione preventiva, a differenza di quanto previsto per la guida di un veicolo a motore. Pertanto, la Corte ha ritenuto inappropriato applicare sanzioni simili a quelle previste per i conducenti di veicoli a motore, sottolineando la necessità di considerare le differenze sostanziali tra i due contesti di guida.

Cosa succede in caso di incidente?

Il ciclista in stato di ebbrezza è soggetto a responsabilità giuridica per la propria condotta, compreso eventuali coinvolgimenti in incidenti stradali. Questa responsabilità si riflette anche nelle sanzioni previste. Se un ciclista in stato di ebbrezza è coinvolto in un incidente stradale, le sanzioni associate possono subire un aumento e potrebbe essere disposto il fermo amministrativo del mezzo. Inoltre, il ciclista è tenuto a rispondere per i danni causati ad altre persone, come i pedoni investiti, e può essere chiamato a risarcire i danni risultanti da tali incidenti. Successivamente, il giudice potrebbe considerare l’applicazione del concorso di colpa al ciclista, specialmente se coinvolto in uno stato di ebbrezza durante un incidente stradale. Ciò potrebbe influenzare la valutazione della responsabilità e delle conseguenti ripercussioni legali.

Le norme sulla guida in stato di ebbrezza

In osservanza alla legislazione italiana, è vietata la guida in uno stato di ebbrezza derivante dal consumo di bevande alcoliche. La sanzione prevista dal Codice della strada per la guida in stato di ebbrezza è commisurata al tasso alcolemico rilevato nel sangue durante il controllo. Le disposizioni normative sono le seguenti:

  • Tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si applica una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma che varia da 543 a 2.170 euro.
  • Tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, scatta un’ammenda compresa tra 800 e 3.200 euro, oltre alla possibilità di arresto fino a sei mesi.
  • Se il tasso alcolemico supera 1,5 grammi per litro, è prevista un’ammenda che oscilla tra 1.500 e 6.000 euro, accompagnata da un periodo di arresto da sei mesi fino ad un anno. Il superamento dei valori del tasso alcolemico durante un controllo da parte delle forze dell’ordine costituisce quindi un reato, con tutte le conseguenti implicazioni legali e sanzionatorie. La consapevolezza di queste disposizioni è essenziale per comprendere le possibili conseguenze legali associate alla guida in stato di ebbrezza di un ciclista e adottare comportamenti conformi alla normativa vigente.

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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)