Assicurazione auto anche se ferma: adesso è obbligatoria
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Da fine dicembre è entrata in vigore una nuova normativa in Italia che riguarda l’assicurazione auto. Secondo la legge appena introdotta, tutti i veicoli a motore, senza eccezioni, devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile. Questa disposizione si applica anche ai veicoli non in uso, che siano parcheggiati su strade private o in aree chiuse al pubblico. Tale cambiamento legislativo è il risultato dell’attuazione di una direttiva europea del 2019 e comporta una modifica al Codice delle assicurazioni private. In particolare, viene eliminata la precedente possibilità di non assicurare i veicoli fermi o non utilizzati su strade pubbliche.
Cosa cambia
La nuova legge specifica che l’obbligo di assicurazione si applica a tutti i veicoli a motore, indipendentemente dalle loro caratteristiche o dalla posizione in cui si trovano, sia in movimento che fermi. Tuttavia, esistono alcune eccezioni, tra cui:
- Veicoli che non sono più in circolazione a causa di demolizione, esportazione o ritiro.
- Veicoli che non possono circolare per ragioni legali, come sequestri o divieti.
- Veicoli non funzionanti, privi di parti essenziali come il motore, sono esentati dall’assicurazione a condizione che il proprietario ne informi l’assicuratore. Questa comunicazione può essere rinnovata per un massimo di dieci mesi (undici per i veicoli storici). Le categorie obbligate a possedere l’RC auto includono i veicoli che si muovono senza binari, con una velocità massima superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità superiore a 14 km/h. Anche i rimorchi utilizzati devono essere assicurati, indipendentemente dal fatto che siano attaccati o meno. Alcuni veicoli elettrici leggeri, come monopattini e segway (due dei mezzi principali della micromobilità elettrica), sono soggetti a questo obbligo solo se specificato da un decreto ministeriale, dopo consultazione con l’Ivass. Tuttavia, a partire da marzo 2024, sarà obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione anche per i monopattini elettrici e le e-bike. Le sedie a rotelle per persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli a motore e quindi non sono soggette a questa normativa.
Sanzioni
La legge prevede la possibilità di sospendere temporaneamente l’assicurazione in determinate circostanze, previa comunicazione preventiva all’assicuratore. Tuttavia, questa sospensione può essere prolungata, ma non oltre i dieci mesi (undici per i veicoli storici) all’anno. Le sanzioni per la mancata assicurazione rimangono invariate: una multa di 866 euro, riducibile a 606,20 euro se pagata entro cinque giorni, unitamente alla perdita di cinque punti sulla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione. Nel caso di veicoli utilizzati esclusivamente in aree con accesso limitato, la sanzione resta invariata, mentre per la guida di un veicolo non idoneo o con assicurazione sospesa, la multa è aumentata del 50%.
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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)