CAMBIO GOMME INVERNALI: quando e come farlo

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Ogni anno, con l’avvicinarsi dell’autunno, le disposizioni emesse dalle Regioni, Province e Comuni, nonché dai gestori stradali e autostradali, che prescrivono l’installazione dei pneumatici invernali per il periodo 2023-2024, danno il via a un susseguirsi di veicoli che si dirigono verso le officine per effettuare il cambio gomme. Questo flusso si intensifica in vista della scadenza del 15 novembre, sebbene in alcuni casi tale data possa subire variazioni.

Cosa prevede il codice della strada

Il comma 4, lettera e. dell’articolo 6 del Codice della Strada stabilisce che gli enti proprietari delle strade hanno il potere di imporre, tramite specifica ordinanza, l’obbligo per i veicoli di essere equipaggiati, o di avere a bordo, dispositivi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali adatti a viaggiare su neve o ghiaccio. Un’analisi accurata della disposizione consente di trarre due conclusioni chiare, ma spesso trascurate:

  1. Il Codice della Strada non impone automaticamente il cambio dei pneumatici all’inizio della stagione invernale, ma lascia agli enti proprietari o gestori delle strade la facoltà di stabilirlo in base alle caratteristiche delle strade (compresi autostrade) di loro competenza e alle consuete condizioni climatiche del territorio. Di conseguenza, l’obbligo di pneumatici invernali sarà sempre in vigore in Trentino, mentre sarà meno comune nelle zone come Palermo.

  2. Il montaggio di pneumatici invernali non è l’unico modo per conformarsi a un’ordinanza, nel caso sia necessario farlo. L’articolo 6 del Codice della Strada offre infatti due opzioni equivalenti:

  • L’utilizzo di dispositivi antisdrucciolevoli (come le tradizionali catene o le calze da neve), che devono essere sempre a disposizione e montati quando necessario.
  • La scelta alternativa di sostituire i pneumatici, ad esempio optando per l’acquisto di pneumatici invernali della marca Continental.
  • La “Direttiva sulla circolazione stradale in periodi invernali e in caso di emergenza neve”, emanata il 16/1/2013 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, identifica il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno come il lasso temporale in cui potrebbe essere imposto l’obbligo di pneumatici invernali.

Tuttavia, è possibile estendere o ridurre il periodo di validità a seconda della posizione geografica e delle condizioni meteorologiche: ad esempio, in zone più fredde, l’obbligo di utilizzare pneumatici invernali potrebbe iniziare prima del 15 novembre e terminare dopo il 15 aprile. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sui siti istituzionali delle singole regioni e province, nonché sui portali di autostrade e ANAS.

Quando andare dal gommista

L’obbligo potenziale di utilizzare pneumatici invernali o catene da neve è previsto a partire dal 15 novembre, ma può essere anticipato da specifiche ordinanze territoriali. Tuttavia, durante questo periodo, esiste il rischio di trovare i gommisti sovraccaricati di richieste e, di conseguenza, incapaci di soddisfare tutte le esigenze dei clienti entro i termini stabiliti. Pertanto, con la circolare n. 1049 del 17/01/2014, il Ministero ha disposto che è consentito montare pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre di ogni anno senza subire sanzioni, consentendo così agli automobilisti di effettuare il cambio degli pneumatici con un adeguato anticipo e evitando il sovraffollamento delle officine nei giorni precedenti il 15 novembre. Allo stesso modo, lo smontaggio dei pneumatici invernali a favore di quelli estivi, previsto per il 15 aprile (quando necessario), può essere effettuato entro il 15 maggio. È importante ricordare che sono considerati “invernali” quei pneumatici contrassegnati con M+S, M&S, MS, M-S, anche con un codice di velocità inferiore (fino a Q) rispetto a quanto indicato nel libretto di circolazione o nel documento unico del veicolo nel riquadro 3.

Multe e sanzioni

Le autorità di polizia stradale hanno il potere di verificare il rispetto dell’eventuale obbligo di cambiare pneumatici e, se rilevano la mancanza o l’inefficienza dei dispositivi prescritti, come pneumatici invernali, catene o calze da neve, possono procedere con l’irrogazione di una multa che varia da 87 a 344 euro, conformemente all’articolo 6, comma 14 del Codice della Strada se l’infrazione è accertata fuori dai centri abitati, o da 42 a 173 euro se avviene all’interno dei centri abitati (come specificato nell’articolo 7, comma 14 del Codice della Strada). Rimangono validi anche i poteri conferiti alle autorità di polizia stradale dall’articolo 192, comma 3 del Codice della Strada, che consente loro di ordinare ai conducenti dei veicoli che non siano dotati dei pneumatici invernali o delle catene da neve, quando obbligatori, e che possano costituire un grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, di interrompere la marcia fino a quando non vengono adeguatamente attrezzati o, se si trovano su autostrade o strade extraurbane principali, di lasciarle immediatamente. Da sottolineare: l’obbligo di montare pneumatici invernali o catene da neve, quando previsto, non si applica ai ciclomotori a due ruote e ai motocicli. Tuttavia, i ciclomotori a due ruote e i motocicli NON sono autorizzati a circolare in presenza di neve o ghiaccio sulla strada o in condizioni nevose in atto.

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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)