Fattura Elettronica: Autofattura e Utilizzo del Codice TD20
I soggetti passivi coinvolti in acquisti di beni o servizi che non ricevono la fattura entro quattro mesi dalla data dell’operazione devono prestare particolare attenzione per evitare sanzioni.
Per evitare l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta, devono emettere un tipo speciale di autofattura.
Questo documento deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) entro trenta giorni dalla scadenza dei quattro mesi, e nel campo “Tipo documento” del file XML deve essere indicato il codice “TD20”.
Vademecum sull’invio delle fatture
Solitamente, le fatture elettroniche possono essere di due tipi: immediate o differite.
Le fatture immediate accompagnano il bene o certificano il compenso per un servizio reso e devono essere emesse entro 12 giorni dalla data dell’operazione.
Per le cessioni di beni mobili, l’operazione si considera effettuata al momento della spedizione o consegna dei beni, mentre per le prestazioni di servizi, si fa riferimento al momento del pagamento.
Le fatture elettroniche differite, d’altro canto, possono essere emesse come alternativa alle immediate. Queste fatture si distinguono dalle immediate per la data di emissione, che può differire dalla consegna dei beni o dalla fine del servizio e dal momento del pagamento. La fattura differita deve essere emessa e registrata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni sono stati consegnati o i servizi effettuati. Tuttavia, è importante indicare il mese in cui è avvenuta l’operazione, poiché questa rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento, e l’IVA dovrà essere versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo.
Cosa succede in caso di ritardo
In caso di ritardo nell’emissione della fattura elettronica, sono previste sanzioni che variano in base all’entità della violazione e alla sua incidenza sulla corretta liquidazione del tributo. È essenziale rispettare i tempi e le modalità per evitare tali sanzioni.
Data emissione fattura
- Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
- Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Tardiva emissione fattura
- Fattura immediata - Oltre il termine previsto, ma entro la liquidazione periodica IVA: sanzione minima € 250
- Fattura differita - Oltre la liquidazione periodica IVA: sanzione dal 90% al 180% dell’IVA. Sanzione minima di € 500
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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)