La Riforma del Lavoro Sportivo
La riforma del lavoro sportivo, con entrata in vigore il 1° luglio 2023, e le prossime modifiche previste dal decreto correttivo della riforma dello sport del 31 maggio scorso, che sono in fase di pubblicazione.
La legge delega numero 86 del 2019 ha conferito al governo il compito di promuovere, sviluppare e razionalizzare il sistema dello sport mediante una serie di modifiche che avrebbero dovuto influire sull’ordinamento sportivo, sulle professioni sportive e sulla semplificazione delle disposizioni di settore, con particolare attenzione alla regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo.
A partire dal 1° luglio 2023, in conformità all’articolo 25 del decreto menzionato, gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara saranno definiti “lavoratori sportivi”.
Un lavoratore sportivo è una persona affiliata che svolge, a fronte di un compenso, le mansioni necessarie per l’esercizio dell’attività sportiva, ad eccezione di quelle di carattere amministrativo e gestionale.
Il lavoratore sportivo può esercitare l’attività sportiva senza distinzione di genere, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.
Successivamente, verranno regolamentate le altre figure necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive, come custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri, ecc.
Tutte le figure escluse dalla riforma dello sport e dalle disposizioni delle federazioni dovranno essere inquadrate secondo le normali norme del lavoro non sportivo.
Volontari, Operatori sportivi e Lavoratori Sportivi
La prima distinzione importante da fare riguarda tra VOLONTARI e OPERATORI SPORTIVI.
I VOLONTARI sono coloro che prestano gratuitamente il loro servizio nel settore sportivo.
I volontari sono regolamentati dall’articolo 29 del decreto. Vengono considerati tali coloro che dedicano il loro tempo e le loro capacità alla promozione dello sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, solo per finalità amatoriali.
Il volontario deve comunque essere coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e non può essere remunerato in alcun modo, ma può ricevere rimborsi documentati per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del comune di residenza.
I rimborsi non sono considerati reddito ai fini fiscali.
Le società sportive non iscritte al RUNTS non sono obbligate ad adottare un registro dei volontari convalidato.
Le prestazioni sportive volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro dipendente o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o attraverso il quale svolge la sua attività sportiva.
Gli OPERATORI SPORTIVI includono:
- i lavoratori sportivi (che possono operare sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico);
- i collaboratori coordinati e continuativi di natura amministrativa-gestionale;
- gli amministratori;
- gli addetti agli impianti sportivi e i professionisti non sportivi.
I LAVORATORI SPORTIVI includono:
- atleti;
- allenatori;
- istruttori;
- direttori tecnici;
- direttori sportivi;
- preparatori atletici;
- direttori di gara.
Inquadramento del lavoratore nel settore sportivo
Il lavoro nel settore sportivo può essere svolto mediante un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Nel caso di LAVORO AUTONOMO, il soggetto può essere inquadrato come:
- Esercizio di arti o professioni
- Collaborazione coordinata e continuativa
Il decreto legislativo in questione stabilisce che, per presunzione, il rapporto di lavoro dell’atleta professionista sia di natura subordinata, mentre quello dello sportivo dilettante sia considerato una collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che siano presenti i seguenti requisiti:
- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo un carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (anche se le recenti modifiche apportate dal decreto correttivo del 31 maggio, in attesa di pubblicazione, l’hanno aumentata a 24 ore settimanali), escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in conformità con i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Per quanto riguarda i collaboratori di segreteria e ruoli affini, le prestazioni CO.CO.CO. (collaborazione coordinata e continuativa) rese a titolo oneroso devono essere necessariamente classificate come lavoratori subordinati o autonomi, a seconda delle specifiche caratteristiche del rapporto. Tuttavia, tali collaboratori non vengono considerati lavoratori sportivi e non si applica a loro la disciplina contrattuale del lavoro sportivo. Essi possono comunque beneficiare di agevolazioni fiscali e contributive previste per il lavoro nell’ambito del dilettantismo, che in parte si estendono anche a questa categoria di lavoratori non sportivi.
Con una modifica specifica all’articolo 53, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), è stato stabilito che le attività derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2021, costituiscono redditi di lavoro autonomo.
Pubblici dipendenti
Conformemente all’articolo 25, comma 6, del decreto n. 36/2021, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono svolgere attività all’interno di società e associazioni sportive dilettantistiche al di fuori dell’orario di lavoro, fermo restando gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
A tali soggetti si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, come descritto in precedenza.
L’attività svolta dai dipendenti, come accennato, può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. In tal caso, i dipendenti hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e devono essere iscritti alla Gestione separata INPS.
L’aliquota contributiva pensionistica e l’aliquota contributiva per il calcolo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte del compenso che supera i primi 5.000,00 euro annui.
Inoltre, i dipendenti possono ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e da altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater, del decreto.
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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)