Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda
Requisiti
Il diritto alla pensione Quota 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023 dei seguenti requisiti:
- età anagrafica di almeno 62 anni
- anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.
La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.
Sono interessati in particolare gli iscritti:
- alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive
- alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) per lavoratori autonomi e parasubordinati.
Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.
Finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego
Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni:
- I soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento:
- dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati
- dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi)
- I soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla pensione:
- dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
- dal settimo mese se dipendenti pubblici
Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo.
Nella circolare 27 2023, INPS precisa che il termine di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019) non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Il trattamento sarà pagabile dunque dopo dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia, ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
INCENTIVO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI Per chi matura i requisiti di Quota 103, è previsto anche un incentivo riservato ai lavoratori dipendenti che decidano comunque di rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore - che sono solitamente pari al 9,19% della retribuzione imponibile - per il periodo di percezione dell’assegno anticipato. L’importo corrispondente viene versato in busta paga.
Come fare domanda per Quota 103
Le domanda per la pensione anticipata flessibile possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
Direttamente sul sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’identità elettronica 3.0), e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
Utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
Chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)