Bonus ristrutturazione 2022: chi può richiederlo e quali lavori sono previsti
Il Bonus Ristrutturazione 2022 è un incentivo per colore che effettuano lavori di tipo edilizio in un edificio abitativo. Si tratta di una detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF destinata a chi effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli.
Bonus ristrutturazione 2022: Cos’è?
Si tratta di una detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF destinata a chi effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. Introdotto per la prima volta dall’art. 16-bis del DPR 917 del 1986 nel tempo il bonus ristrutturazioni è stato potenziato con il DL giugno 2013, n63. Grazie al Decreto Rilancio è stata introdotta la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Nella manovra finanziaria 2021 è stato innalzato al 50% e con la Legge di Bilancio 2022 il bonus è stato esteso fino al 31 dicembre 2024 e confermato alle stesse condizioni. Dal 2022, per contrastare le frodi, vengono introdotti nuovi adempimenti relativi alla cessione del credito e lo sconto in fattura. Operativamente dal 1° gennaio 2022 i contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione fiscale al 50% le spese sostenute per i lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un importo di spesa massimo di 96.000 euro. Il nuovo bonus ristrutturazione rientra dunque, tra i bonus casa 2022.
Bonus ristrutturazione 2022: A chi spetta
Il Bonus può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. Hanno quindi diritto alle detrazioni:
- proprietario o il nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- inquilino o il comodatario;
- soci di cooperative divise o indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione d’inizio lavori.
Bonus ristrutturazione 2022: Lavori ammessi al bonus ristrutturazione
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale del bonus ristrutturazione 2022 sono:
- quelli elencati nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (Articolo 3 del DPR 380 del 2001), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (ovvero i condomini);
- quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- i lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- i lavori per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la * * semplice riparazione d’impianti insicuri realizzati su immobili. Cioè vale per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;
- i lavori relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Bonus ristrutturazione 2022: Altre spese agevolabili
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo d’intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37 – ex legge 46 DEL 1990 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083 del 1971);
- spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie d’inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
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Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)