Obbligo POS: dal 30 giugno sanzioni per chi non lo accetta

di -

immagine

Obbligo POS: Dal 30 Giugno partono le sanzioni

Dal 30 giugno 2022 entrano in vigore le sanzioni per i commercianti e professionisti che non hanno ancora in dotazione il Pos obbligatorio, o negano ai clienti il pagamento cashless, con carta di credito o bancomat.

L’obiettivo del Governo, che rese obbligatorio il Pos nel 2013 rimandando l’applicazione delle sanzioni al 2023, è quello di favorire i pagamenti elettronici per combattere l’evasione fiscale. Il Decreto PNRR 2 del 30 aprile scorso ha tuttavia anticipato le sanzioni al 30 giugno 2022, rendendole operative dopo quasi 10 anni. Vediamo in dettaglio chi deve avere il pos obbligatorio, da quando entra il vigore e a quanto ammontano le sanzioni.

Obbligo POS: chi lo deve avere

In base a quanto stabilito dall’articolo 13 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 e successivamente modificato dall’articolo 23 del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, si prevede che: “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.

La norma parla di vendita di prodotti e prestazioni di servizio, quindi sono obbligati:

  • Commercianti;
  • Esercenti;
  • Liberi professionisti (es. avvocati, artigiani, commercialisti, medici, idraulici, ecc.) Queste categorie dovranno quindi accettare pagamenti elettronici con carte di credito o bancomat.

Obbligo POS: le multe previste

Sempre il sopra citato Decreto fiscale prevede che: “Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento […] si applica […] una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.”

Chi non si adeguerà entro il 30 giugno andrà incontro a doppia sanzione:

  • Multa di € 30,00 per ogni pagamento negato;
  • Aumentata del 4% del valore della transazione negata. In termini pratici, a fronte di un pagamento negato di € 100,00, il commerciante o professionista che nega la transazione riceverà una multa di € 34,00. La norma stabilisce che alle sanzioni relative al rifiuto di una transazione con pagamento elettronico si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.

Questo vuol dire che non è possibile ricorrere alla cosiddetta “oblazione amministrativa”, ovvero alla possibilità di ricorrere al pagamento della sanzione in forma ridotta in alternativa alla contestazione della sanzione.

Obbligo POS: quando non si applicano le sanzioni

C’è un solo caso in cui è possibile non applicare l’obbligo di pagamento con Pos, ovvero quello di oggettiva impossibilità tecnica. Se il commerciante o professionista è in grado di dimostrare un momentaneo malfunzionamento del Pos (esempio guasto e terminale senza linea) non è a rischio sanzione. Per evitare che la scusa del malfunzionamento venga utilizzata in maniera ripetuta, il cliente che si vede negata la transazione con carta/bancomat, può segnalare l’esercente all’Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza, che provvederanno ai relativi controlli del caso.

Obbligo POS: bonus acquisto e commissioni

Insieme all’obbligatorietà di dotazione del Pos, lo Stato ha previsto degli incentivi mediante credito d’imposta, rivolti ai commercianti, professionisti ed esercenti, che devono ancora adeguarsi.

Credito d’imposta commissioni Pos

Per spingere gli esercenti ad accettare i pagamenti elettronici al posto dei contanti, il Governo ha pensato ad un bonus per ammortizzare il costo delle commissioni sulla transazione. In particolare, all’articolo 22 del Decreto fiscale 2020 si stabilisce che:

  • agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate;
  • il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Fino al 30 giugno 2022 il credito d’imposta è pari al 100% delle commissioni, tornerà al 30% dal 1° luglio.

Credito d’imposta acquisto Pos

L’articolo 1 comma 11 del Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

I potenziali beneficiari della misura sono esercenti attività di impresa, arte, professioni che, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico, collegati ad altri strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per un singolo esercente, in questa misura:

  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Invece agli esercenti che nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;
  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Quali sono i bonus che possono essere richiesti?

Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)