Bonus asilo nido: chi può richiederlo e come
Bonus asilo nido: Cos’è?
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo € 1.000, per il sostentamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati e forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’anno 2022, sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.
Bonus asilo nido: Quanto spetta?
L’importo massimo erogabile al genitore che fa richiesta del bonus, a decorrere dall’anno 2020, va in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Vediamo di seguito gli importi concedibili e la relativa parametrazione mensile:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,73 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità) Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
- ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Bonus asilo nido: per le forme di supporto presso la propria abitazione
Il Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene concesso dall’istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
- ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro. Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro. Sarà preso a riferimento l’ ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
Bonus asilo nido: Erogazione del bonus
Il bonus richiesto può essere erogato, nel limite di spesa indicato, secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande presentate in un momento di insufficienza del budget, non verranno accettate ma saranno comunque ammesse con riserva. Nel caso in cui a fine anno dovesse esserci un residue di somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e messe in lavorazione secondo l’ordine di presentazione. L’INPS corrisponderà l’importo del bonus secondo le modalità di pagamento indicate dal richiedente all’interno della domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). A partire dal 10 aprile 2020, secondo quanto disposto dalla circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48, non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163. In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Bonus asilo nido: Requisiti per fare domanda
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all’esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo);
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.
Bonus asilo nido: Come e quando fare la domanda
La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2022. Al momento della presentazione della domanda è necessario specificare se si richieste il contributo asilo nido oppure il contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Riepilogo completo dei bonus erogati dallo Stato
Ecco il riepilogo completo dei bonus che dovresti assolutamente richiedere: Riepilogo completo dei BONUS erogati dallo Stato
Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)