Superbonus 110%: proroga e novità

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Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le novità riguardo il superbonus 110%

La legge di bilancio 2022 ha modificato ulteriormente il superbonus introducendo una proroga differenziata per le tipologie di abitazione. In particolare:

  • Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.
  • Proroga fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
  • Per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% dei lavori.

Discorso a parte per le case unifamiliari e le villette

Un discorso a sé va fatto per le case unifamiliari e le villette. La legge di bilancio 2022 ha prorogato il superbonus al 31 dicembre 2022 senza più il vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro, ma con il vincolo del raggiungimento del 30% dei lavori al 30 giugno 2022. Nella risoluzione al DEF, approvata da Camera e Senato, il governo si era impegnato a prorogare la scadenza di giugno per il raggiungimento della soglia del 30% dei lavori.

Adesso con il decreto Aiuti approvato dal governo è arrivata la proroga della scadenza del 30 giugno 2022, che viene spostata al 30 settembre 2022, per il raggiungimento del 30% complessivo dei lavori. Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Rimane invariata la scadenza per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2022.

Detrazione del bonus con la dichiarazione dei redditi

Chi sceglie la detrazione del bonus con la dichiarazione dei redditi, dovrà suddividere la detrazione in base all’anno in cui vengono sostenute le spese:

Detrazione in cinque rate di pari importo: per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Detrazione in quattro rate di pari importo: per le spese effettuate nel 2022.

Quali sono i lavori che rientrano nel bonus?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 523, ha specificato che il superbonus spetta a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’adozione di misure antisismiche degli edifici. Gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Cosa si intende per trainanti o trainati?

Sono stati definiti interventi trainanti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

  • interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Sono stati definiti interventi trainati:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge sull’ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)