Bonus facciate 2022: tutto quello che c’è da sapere
É possibile ottenere le detrazioni di imposta per interventi finalizzati al recupero e/o restauro delle facciate esterne di edifici ubicati in determinate zone.
I numeri delle detrazioni
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022. La detrazione riconosciuta potrà essere utilizzata in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo. Sarà altresì possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, secondo le regole vigenti disciplinate dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 per cento.
A chi spetta il bonus?
Possono richiedere il bonus facciate coloro che sostengono le spese di esecuzione dei lavori agevolabili e che possiedono l’immobile oggetto di intervento. In dettaglio spetta a:
- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Quali lavori rientrano nel bonus?
Rientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2022 quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, sui parapetti e cornici, prevedono l’accesso alla detrazione fiscale del 60 per cento. Per richiedere il bonus è fondamentale che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. In caso di lavori su opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, quindi non visibili su strada o da un suolo pubblico, non sarà possibile accedere al bonus.
É importante ricordare che, la detrazione spetta esclusivamente per i lavori riguardanti immobili ricadenti in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) in zone a queste assimilabili, come da certificazioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La Zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Scritto dal Team Editoriale di Auxilia (GISDATA)